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Turismo

ZONA REGIONE PIEMONTE

SETTORI
Turistico, ricettività alberghiera ed extralberghiera, imprese agricole e privati.

BENEFICIARI
PMI operanti o in corso di costituzione nel settore turistico e della ricettività alberghiera ed axtralberghiera, imprese agricole limitatamente a iniziative agrituristiche, organismi no profit e soggetti privati.

INTERVENTI FINANZIABILI

  1. Realizzazione di nuova ricettività alberghiera, extralberghiera limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per Vacanza/CAV – Residence”, affittacamere, alloggi agrituristici - secondo la normativa regionale di settore – sia mediante nuova costruzione, sia mediante il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente già utilizzato a fini ricettivi ma in disuso o destinato ad altri usi, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.
  2. Realizzazione di nuova ricettività alberghiera, extralberghiera limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per Vacanza/CAV – Residence”, affittacamere, alloggi agrituristici; foresterie e bed&breakfast presso “dimore storiche” - secondo la normativa regionale di settore - in armonia con le azioni di tutela e valorizzazione previste dalla Direzione Regionale Beni culturali e con la normativa vigente.
  3. Potenziamento delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per Vacanza/CAV – Residence”, esistenti, sia in termini di nuovi posti letto, sia in termini di nuovi impianti e nuove strutture complementari di pertinenza. Potenziamento, esclusivamente in termini di nuovi posti letto, per le restanti strutture ricettive extralberghiere di cui al precedente punto a. (affittacamere, alloggi agrituristici). Nell’ambito degli interventi di potenziamento indicati sono ammesse anche le opere funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche.
  4. Miglioramento anche mediante ristrutturazione della ricettività alberghiera, extralberghiera limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per Vacanza/CAV – Residence” e “Case per ferie” (e strutture assimilate, ai sensi della L.R. n.31/85 e s.m.i., Titolo II°), compreso l’adeguamento a norme e disposizioni vigenti (quale, ad esempio, l’abbattimento delle barriere architettoniche).
  5. Realizzazione di parcheggi pertinenziali alle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere (limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per Vacanza/CAV – Residence”) compresi quelli realizzati mediante il recupero di immobili esistenti.
  6. Realizzazione di “alloggi vacanze” così come definiti e secondo le modalità di intervento previste dalla Legge Regionale n. 22 del 30/9/2002 “Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15/4/85, n.31, 14/7/88, n.34 e 8/7/99, n.18” nonché nel rispetto dei provvedimenti regionali attuativi in materia.
  7. Realizzazione e potenziamento di servizi turistici funzionali alla pratica di attività turistico-ricreative e turistico-sportive; manutenzione straordinaria di “dimore storiche” e di “giardini storici” finalizzata alla loro apertura al pubblico e alla visita.

PRIORITA’

  1. Realizzazione di nuove strutture alberghiere classificabili “cinque stelle”, “quattro stelle” e “tre stelle” secondo la normativa vigente.
  2. Realizzazione di “alloggi vacanze” mediante costruzione, ristrutturazione, riqualificazione di complessi residenziali costituiti e interessanti almeno 15 unità abitative (art. 5, lettere a) e b) della L.R. 22/2002) nel rispetto dei provvedimenti regionali attuativi in materia.
  3. Realizzazione di nuove strutture alberghiere e nuove “Case e appartamenti per Vacanza (CAV)/Residence” la cui capacità in termini di posti letto non sia inferiore a 100 posti letto (autorizzabili secondo le norme vigenti).
  4. Realizzazione di nuovi posti letto nelle strutture alberghiere e “Case e appartamenti per Vacanza (CAV) - Residence” esistenti, in misura non inferiore al 30% di quelli già in dotazione e comunque non meno di 25 posti letto.
  5. Interventi di miglioramento nelle strutture alberghiere e “Case e appartamenti per Vacanza (CAV) - Residence” esistenti che interessino almeno il 40% dei posti letto autorizzati.
  6. Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche – interessanti l’intero complesso ricettivo - nelle strutture alberghiere e nelle “Case e appartamenti per Vacanza/CAV – Residence” esistenti .
  7. Realizzazione presso strutture alberghiere e “Case e appartamenti per Vacanza (CAV) – Residence” esistenti di nuovi impianti e nuove strutture complementari di pertinenza.
  8. Realizzazione di nuova ricettività alberghiera, extralberghiera limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per Vacanza/CAV – Residence”, affittacamere, alloggi agrituristici, foresterie e bed&breakfast, presso “dimore storiche”.

AGEVOLAZIONI

  1. Contributo in conto capitale, a favore di piccole e medie imprese, fino alla misura massima del 15% (piccole imprese) e del 7,5% (medie imprese) della spesa ritenuta ammissibile per le tipologie di intervento di cui al par.1.4, lettere a, b, c, d (tipologie alberghiere e extralberghiere limitatamente alle “Case Appartamenti Vacanza/Residence”) esclusivamente nei casi in cui comportino un investimento minimo ammissibile di 200.000,00 Euro. Il contributo massimo concedibile per tali interventi non potrà superare 5.000.000,00 di Euro. Le piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, possono inoltre beneficiare (per le stesse tipologie di intervento e costo => a 200.000,00 Euro) di un ulteriore contributo aggiuntivo in conto capitale nel rispetto del principio “de minimis” (cumulabile con il precedente) ovvero fino alla misura massima del 30% della spesa ammissibile e comunque non superiore a 100.000,00 Euro, secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria di riferimento (vedi: Regolamento CE N. 69/2001 del 12/1/2001 – G.U.C.E. L10/30 del 13/1/2001); in particolare tali modalità prevedono che i soggetti beneficiari di questa tipologia di contributo (anche in attuazione di programmi e provvedimenti di aiuto diversi dal presente nonché per iniziative diverse) non possano ottenere, nell’arco di un triennio, contributi assegnabili con lo stesso principio “de minimis” se non nel limite massimo e onnicomprensivo di 100.000,00 Euro. In ogni caso il contributo complessivamente assegnabile (7,5 o 15% più “de minimis”) non potrà superare i 5.000.000,00 di Euro.
  2. Contributo in conto capitale, a favore di piccole e medie imprese, fino alla misura massima del 15% (piccole imprese) e del 7,5% (medie imprese) della spesa ritenuta ammissibile per le tipologie di intervento di cui al par.1.4, lettera e (parcheggi pertinenziali) e lettera g (servizi turistici) esclusivamente nei casi in cui comportino un investimento minimo di 100.000,00 Euro. Il contributo massimo concedibile per tali interventi non potrà superare 1.300.000,00 Euro.
  3. Contributo in conto capitale nel rispetto del principio “de minimis”, a favore di piccole e medie imprese (comprese le imprese agricole per iniziative agrituristiche) ovvero fino alla misura massima del 50% della spesa ammissibile (elevabile fino al 60% nel caso di “dimora storica”) e comunque non superiore a 100.000 Euro, secondo le modalità stabilite in materia di “de minimis” (vedi il precedente punto A), per gli interventi di cui al par. 1.4 lettere a, b, c, d, e, g, (limitatamente alle tipologie proprie dell’impresa) che comportino un investimento minimo ammissibile di 50.000,00 Euro.
  4. Contributo in conto capitale a favore di enti e organismi “no profit”, fino alla misura massima del 50% (elevabile fino al 60% nel caso di “dimora storica”) esclusivamente per gli interventi di realizzazione di foresterie presso “dimore storiche”, di cui al par. 1.4 lettera b, e di servizi turistici, di cui alla lettera g, a gestione non imprenditoriale, che comportino un investimento minimo ammissibile di 50.000,00 Euro; in ogni caso il contributo massimo concedibile non potrà superare 200.000,00 Euro.
  5. Contributo in conto capitale a favore di enti e organismi “no profit”, fino alla misura massima del 25% della spesa ritenuta ammissibile esclusivamente per gli interventi di miglioramento anche mediante ristrutturazione di “Case per ferie” esistenti (e strutture assimilate, ai sensi della L.R. n.31/85 e s.m.i., Titolo II°), compreso l’adeguamento a norme e disposizioni vigenti (quale, ad esempio, l’abbattimento delle barriere architettoniche), di cui al par. 1.4 lettera d, che comportino un investimento minimo ammissibile di 25.000,00 Euro; in ogni caso il contributo massimo concedibile non potrà superare 300.000,00 Euro.
  6. Contributo in conto capitale a favore di soggetti privati esclusivamente per interventi finalizzati all’attività di bed&breakfast presso “dimore storiche”, di cui al par. 1.4 lettera b, che comportino un investimento minimo ammissibile di 10.000,00 Euro, fino alla misura massima del 60% della spesa ammissibile e comunque non superiore a 150.000,00 Euro. Contributo in conto capitale a favore di soggetti privati esclusivamente per interventi di manutenzione straordinaria di “dimore storiche” e di “giardini storici” finalizzati ala loro apertura al pubblico e alla visita di cui al par. 1.4 lettera g, che comportino un investimento minimo ammissibile di 8.000,00 Euro, fino alla misura massima del 60% della spesa ammissibile e comunque non superiore a 100.000,00 Euro.
  7. Contributo in conto capitale a favore di piccole e medie imprese o di soggetti privati che intendono realizzare “alloggi vacanza” - nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 22/2002 e dai relativi provvedimenti regionali attuativi – contributo variabile dal 15% al 20%.

OPERATIVITA’
Bando in apertura primo trimestre 2004

Normative

Diverse sono le leggi agevolative di provenienza regionale, nazionale e comunitaria in merito alle quali la G. & G. S.r.l. è in grado di offrire una puntuale consulenza; nell’elenco seguente verranno citate le più conosciute.

Regione Piemonte POR 2007-2013 ASSE 1 “Innovazione e transizione produttiva” Attività I.3.1. servizi informatici innovativi

Regione Piemonte POR 2007-2013 ASSE 1 “Innovazione e transizione produttiva” Attività I.3.2. Adozione TIC

PSR 2007-2013 - Misura 123 Agroindustria

Regione Piemonte POR 2007-2013 Asse II Attività 1.1

Legge Regionale 18/99 - Turismo - Programma degli interventi 2008 Agevolazioni a favore delle imprese operanti nelsettore del turismo

Fotovoltaico Piccola Taglia 

Fotovoltaico Piccola Taglia 

L.R. 56/86 Promozione dell’attività di innovazione tecnologica

L.R. 56/86 Interventi per la qualità aziendale nel sistema delle imprese minori

L.R. 22/97 Finanziamenti agevolati per le imprese di nuova costituzione giovanili e femminili

Decreto 185/2000 - Autoimprenditorialità Microimpresa

Decreto 185/2000 - Autoimpiego Lavoro Autonomo

Legge 178/2002 Credito di Imposta in Agricoltura

Legge 388-2000 art. 103 E-Commerce

L.R. 18/99 Turismo

L.R. 266/97 Incentivi fiscali automatici applicabili alle p.m.i. sull'intero territorio nazionale

L. 140/97 Art. 13 Incentivi fiscali automatici per programmi di ricerca e sviluppo

 

 

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