L.R. 18/99
Turismo
ZONA REGIONE PIEMONTE SETTORI
Turistico, ricettività alberghiera ed extralberghiera, imprese agricole e privati.
BENEFICIARI
PMI operanti o in corso di costituzione nel settore
turistico e della ricettività alberghiera ed
axtralberghiera, imprese agricole limitatamente a
iniziative agrituristiche, organismi no profit e soggetti
privati.
INTERVENTI FINANZIABILI
- Realizzazione di nuova ricettività alberghiera,
extralberghiera limitatamente alle tipologie classificabili
come “Case e appartamenti per Vacanza/CAV
– Residence”, affittacamere, alloggi
agrituristici - secondo la normativa regionale di
settore – sia mediante nuova costruzione,
sia mediante il recupero e la ristrutturazione del
patrimonio immobiliare esistente già utilizzato
a fini ricettivi ma in disuso o destinato ad altri
usi, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.
- Realizzazione di nuova ricettività alberghiera,
extralberghiera limitatamente alle tipologie classificabili
come “Case e appartamenti per Vacanza/CAV
– Residence”, affittacamere, alloggi
agrituristici; foresterie e bed&breakfast presso
“dimore storiche” - secondo la normativa
regionale di settore - in armonia con le azioni
di tutela e valorizzazione previste dalla Direzione
Regionale Beni culturali e con la normativa vigente.
- Potenziamento delle strutture ricettive alberghiere,
extralberghiere limitatamente alle tipologie classificabili
come “Case e appartamenti per Vacanza/CAV
– Residence”, esistenti, sia in termini
di nuovi posti letto, sia in termini di nuovi impianti
e nuove strutture complementari di pertinenza. Potenziamento,
esclusivamente in termini di nuovi posti letto,
per le restanti strutture ricettive extralberghiere
di cui al precedente punto a. (affittacamere, alloggi
agrituristici). Nell’ambito degli interventi
di potenziamento indicati sono ammesse anche le
opere funzionali all’abbattimento delle barriere
architettoniche.
- Miglioramento anche mediante ristrutturazione
della ricettività alberghiera, extralberghiera
limitatamente alle tipologie classificabili come
“Case e appartamenti per Vacanza/CAV –
Residence” e “Case per ferie”
(e strutture assimilate, ai sensi della L.R. n.31/85
e s.m.i., Titolo II°), compreso l’adeguamento
a norme e disposizioni vigenti (quale, ad esempio,
l’abbattimento delle barriere architettoniche).
- Realizzazione di parcheggi pertinenziali alle
strutture ricettive alberghiere, extralberghiere
(limitatamente alle tipologie classificabili come
“Case e appartamenti per Vacanza/CAV –
Residence”) compresi quelli realizzati mediante
il recupero di immobili esistenti.
- Realizzazione di “alloggi vacanze”
così come definiti e secondo le modalità
di intervento previste dalla Legge Regionale n.
22 del 30/9/2002 “Potenziamento della capacità
turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni
alle leggi regionali 15/4/85, n.31, 14/7/88, n.34
e 8/7/99, n.18” nonché nel rispetto
dei provvedimenti regionali attuativi in materia.
- Realizzazione e potenziamento di servizi turistici
funzionali alla pratica di attività turistico-ricreative
e turistico-sportive; manutenzione straordinaria
di “dimore storiche” e di “giardini
storici” finalizzata alla loro apertura al
pubblico e alla visita.
PRIORITA’
- Realizzazione di nuove strutture alberghiere
classificabili “cinque stelle”, “quattro
stelle” e “tre stelle” secondo
la normativa vigente.
- Realizzazione di “alloggi vacanze”
mediante costruzione, ristrutturazione, riqualificazione
di complessi residenziali costituiti e interessanti
almeno 15 unità abitative (art. 5, lettere
a) e b) della L.R. 22/2002) nel rispetto dei provvedimenti
regionali attuativi in materia.
- Realizzazione di nuove strutture alberghiere
e nuove “Case e appartamenti per Vacanza (CAV)/Residence”
la cui capacità in termini di posti letto
non sia inferiore a 100 posti letto (autorizzabili
secondo le norme vigenti).
- Realizzazione di nuovi posti letto nelle strutture
alberghiere e “Case e appartamenti per Vacanza
(CAV) - Residence” esistenti, in misura non
inferiore al 30% di quelli già in dotazione
e comunque non meno di 25 posti letto.
- Interventi di miglioramento nelle strutture alberghiere
e “Case e appartamenti per Vacanza (CAV) -
Residence” esistenti che interessino almeno
il 40% dei posti letto autorizzati.
- Interventi per l’abbattimento delle barriere
architettoniche – interessanti l’intero
complesso ricettivo - nelle strutture alberghiere
e nelle “Case e appartamenti per Vacanza/CAV
– Residence” esistenti .
- Realizzazione presso strutture alberghiere e
“Case e appartamenti per Vacanza (CAV) –
Residence” esistenti di nuovi impianti e nuove
strutture complementari di pertinenza.
- Realizzazione di nuova ricettività alberghiera,
extralberghiera limitatamente alle tipologie classificabili
come “Case e appartamenti per Vacanza/CAV
– Residence”, affittacamere, alloggi
agrituristici, foresterie e bed&breakfast, presso
“dimore storiche”.
AGEVOLAZIONI
- Contributo in conto capitale, a favore di piccole
e medie imprese, fino alla misura massima del 15%
(piccole imprese) e del 7,5% (medie imprese) della
spesa ritenuta ammissibile per le tipologie di intervento
di cui al par.1.4, lettere a, b, c, d (tipologie
alberghiere e extralberghiere limitatamente alle
“Case Appartamenti Vacanza/Residence”)
esclusivamente nei casi in cui comportino un investimento
minimo ammissibile di 200.000,00 Euro. Il contributo
massimo concedibile per tali interventi non potrà
superare 5.000.000,00 di Euro. Le piccole e medie
imprese, così come definite dalla normativa
comunitaria, possono inoltre beneficiare (per le
stesse tipologie di intervento e costo => a 200.000,00
Euro) di un ulteriore contributo aggiuntivo in conto
capitale nel rispetto del principio “de minimis”
(cumulabile con il precedente) ovvero fino alla
misura massima del 30% della spesa ammissibile e
comunque non superiore a 100.000,00 Euro, secondo
le modalità stabilite dalla normativa comunitaria
di riferimento (vedi: Regolamento CE N. 69/2001
del 12/1/2001 – G.U.C.E. L10/30 del 13/1/2001);
in particolare tali modalità prevedono che
i soggetti beneficiari di questa tipologia di contributo
(anche in attuazione di programmi e provvedimenti
di aiuto diversi dal presente nonché per
iniziative diverse) non possano ottenere, nell’arco
di un triennio, contributi assegnabili con lo stesso
principio “de minimis” se non nel limite
massimo e onnicomprensivo di 100.000,00 Euro. In
ogni caso il contributo complessivamente assegnabile
(7,5 o 15% più “de minimis”)
non potrà superare i 5.000.000,00 di Euro.
- Contributo in conto capitale, a favore di piccole
e medie imprese, fino alla misura massima del 15%
(piccole imprese) e del 7,5% (medie imprese) della
spesa ritenuta ammissibile per le tipologie di intervento
di cui al par.1.4, lettera e (parcheggi pertinenziali)
e lettera g (servizi turistici) esclusivamente nei
casi in cui comportino un investimento minimo di
100.000,00 Euro. Il contributo massimo concedibile
per tali interventi non potrà superare 1.300.000,00
Euro.
- Contributo in conto capitale nel rispetto del
principio “de minimis”, a favore di
piccole e medie imprese (comprese le imprese agricole
per iniziative agrituristiche) ovvero fino alla
misura massima del 50% della spesa ammissibile (elevabile
fino al 60% nel caso di “dimora storica”)
e comunque non superiore a 100.000 Euro, secondo
le modalità stabilite in materia di “de
minimis” (vedi il precedente punto A), per
gli interventi di cui al par. 1.4 lettere a, b,
c, d, e, g, (limitatamente alle tipologie proprie
dell’impresa) che comportino un investimento
minimo ammissibile di 50.000,00 Euro.
- Contributo in conto capitale a favore di enti
e organismi “no profit”, fino alla misura
massima del 50% (elevabile fino al 60% nel caso
di “dimora storica”) esclusivamente
per gli interventi di realizzazione di foresterie
presso “dimore storiche”, di cui al
par. 1.4 lettera b, e di servizi turistici, di cui
alla lettera g, a gestione non imprenditoriale,
che comportino un investimento minimo ammissibile
di 50.000,00 Euro; in ogni caso il contributo massimo
concedibile non potrà superare 200.000,00
Euro.
- Contributo in conto capitale a favore di enti
e organismi “no profit”, fino alla misura
massima del 25% della spesa ritenuta ammissibile
esclusivamente per gli interventi di miglioramento
anche mediante ristrutturazione di “Case per
ferie” esistenti (e strutture assimilate,
ai sensi della L.R. n.31/85 e s.m.i., Titolo II°),
compreso l’adeguamento a norme e disposizioni
vigenti (quale, ad esempio, l’abbattimento
delle barriere architettoniche), di cui al par.
1.4 lettera d, che comportino un investimento minimo
ammissibile di 25.000,00 Euro; in ogni caso il contributo
massimo concedibile non potrà superare 300.000,00
Euro.
- Contributo in conto capitale a favore di soggetti
privati esclusivamente per interventi finalizzati
all’attività di bed&breakfast presso
“dimore storiche”, di cui al par. 1.4
lettera b, che comportino un investimento minimo
ammissibile di 10.000,00 Euro, fino alla misura
massima del 60% della spesa ammissibile e comunque
non superiore a 150.000,00 Euro. Contributo in conto
capitale a favore di soggetti privati esclusivamente
per interventi di manutenzione straordinaria di
“dimore storiche” e di “giardini
storici” finalizzati ala loro apertura al
pubblico e alla visita di cui al par. 1.4 lettera
g, che comportino un investimento minimo ammissibile
di 8.000,00 Euro, fino alla misura massima del 60%
della spesa ammissibile e comunque non superiore
a 100.000,00 Euro.
- Contributo in conto capitale a favore di piccole
e medie imprese o di soggetti privati che intendono
realizzare “alloggi vacanza” - nel rispetto
di quanto previsto dalla L.R. n. 22/2002 e dai relativi
provvedimenti regionali attuativi – contributo
variabile dal 15% al 20%.
OPERATIVITA’
Bando in apertura primo trimestre 2004
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